Art. 3.
(Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e dei materiali).

      1. Gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni e dei trasporti e dei materiali, sono trasferiti nel ruolo normale delle citate Armi mantenendo la propria posizione di stato.
      2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:

          a) per i colonnelli, i brigadieri generali, i maggiori generali e i tenenti generali con l'anzianità di grado posseduta e secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

          b) per i tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli con l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole, comunque non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e tenendo conto delle detrazioni di anzianità attribuite a qualunque titolo. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito ai sensi del titolo II del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

          c) per i sottotenenti, secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del corso di accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

      3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale delle Armi di cui al presente articolo non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

 

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